Il quadro normativo Europeo della protezione passiva dal fuoco

La Protezione passiva antifuoco, in concomitanza con lo sviluppo dei quadri tecnologico e normativo, ha assunto un ruolo sempre più decisivo nella progettazione di un’adeguata e corretta strategia antincendio.

In questo contesto, è palese lo sforzo fatto dall’Unione Europea nel cercare di creare e far adottare delle linee guida funzionali e attuabili da tutti gli Stati membri.

 

LA NORMATIVA DI PRODOTTO EUROPEA

L’entrata in vigore del Regolamento (UE) 305/2011 (CPR), e successive modificazioni, è stata la prima grande tappa verso l’unificazione del parco normativo: a partire dal 2013, per tutti i prodotti da costruzione per i quali esiste una norma armonizzata di prodotto (salvo alcune limitate eccezioni) è stato introdotto l’obbligo della marcatura CE.

Una norma armonizzata è una particolare categoria di norma elaborata direttamente da una OEN (Organizzazione Europea di Normazione) su esplicito mandato della Commissione Europea.
La marcatura CE, invece, è un contrassegno mediante il quale viene indicato che il prodotto soddisfa determinati requisiti stabiliti a livello europeo, prevedendone l’applicazione grazie ad una normativa comunitaria.

Le norme armonizzate, valide in tutti i Paesi della UE, vengono redatte in base a linee guida generali adottate dalla Commissione Europea previo consulto con gli Stati membri.
Una volta pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europa riceveranno lo status di presunzione di conformità ad una determinata specifica tecnica che prevede il rispetto dei requisiti necessari contenuti nelle direttive.

L’applicazione di tali norme, nonostante la presunzione di conformità, rimane però volontaria: un prodotto può dunque essere realizzato utilizzando i requisiti base delle direttive di Prodotto.

La normativa armonizzata viene stilata con il fine di aiutare progettisti, costruttori e organismi interessati ad analizzare e comprendere i requisiti di sicurezza necessari per conseguire la conformità con le leggi sulla sicurezza dei prodotti.

 

LA NORMATIVA DI PROVA EUROPEA

La normativa di prova Europea utilizzata in ambito di protezione passiva al fuoco è la UNI EN 1366Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi”, che al suo interno è declinata in undici diverse parti a seconda della tipologia di prodotti o sistemi da testare:

UNI EN 1366-1 – “Parte 1: Condotte di ventilazione”
(legata alla UNI EN 1366-12 – “Parte 12: Barriere tagliafuoco non meccaniche per le condotte di ventilazione”

UNI EN 1366-2 – “Parte 2: Serrande tagliafuoco”
UNI EN 1366-3 – “Parte 3: Sigillanti per attraversamenti”
UNI EN 1366-4 – “Parte 4: Sigillature dei giunti lineari”
UNI EN 1366-5 – “Parte 5: Canalizzazioni di servizio e cavedi”
UNI EN 1366-6 – “Parte 6: Pavimenti sopraelevati e pavimenti cavi”
UNI EN 1366-7 – “Parte 7: Sistemi di chiusura per trasportatori a nastro”
UNI EN 1366-8 – “Parte 8: Condotte di estrazione fumo”
UNI EN 1366-9 – “Parte 9: Condotte di estrazione del fumo per singolo comparto”
UNI EN 1366-10 – “Parte 10: Serrande di controllo dei fumi”
UNI EN 1366-11 – “Parte 11: Sistemi di protezione incendio per sistemi di cavi e componenti associati”

In Italia, per far sì che le prove effettuate abbiano validità a livello Europeo, è necessario che vengano approntate all’interno di laboratori ministeriali di prova accreditati sia dal Governo di pertinenza che da Accredia, un’associazione senza fini di lucro avente l’onere di certificare competenza, indipendenza e imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica.

 

RAPPORTO DI PROVA E DI CLASSIFICAZIONE

La descrizione nel dettaglio di tutti i risultati delle singole prove, unitamente alla classificazione di resistenza al fuoco, sono contenuti in due distinti documenti: il rapporto di prova e il rapporto di classificazione.

Rapporto di Prova

Documento dettagliato contenente tutti i dati relativi allo specifico campione sottoposto alle prove. Oltre alla descrizione verbale dei campioni, trovano posto disegni e schemi illustrativi dei sistemi di fissaggio utilizzati e delle distanze tra i vari elementi testati.

Generalmente, il rapporto di prova è composto da:

  • dati riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove;
  • nome e recapito del laboratorio accreditato di prova;
  • identificazione univoca del rapporto ed il relativo numero di pagina;
  • nome e recapito del cliente;
  • identificazione dei metodi utilizzati.

Il rapporto viene rilasciato per prodotti o elementi costruttivi definiti sia globalmente che nelle varie componenti. Definizioni e referenze, accuratamente riportate sul rapporto di prova da parte del laboratorio che effettua i test, dovranno essere prodotte dal cliente e verificate dal laboratorio stesso.

Il cliente, che fa richiesta della prova, dovrà fornire:

  • descrizione capillare del campione comprensiva di eventuali disegni ed elenchi dei componenti presenti;
  • campione per il test e quello utile per identificare i componenti;
  • altri campioni o componenti ritenuti necessari alla verifica sperimentale delle prestazioni dichiarate, a discrezione del laboratorio;
  • dichiarazione della durabilità delle prestazioni che saranno valutate, nel caso in cui il laboratorio riscontri problemi con la durabilità delle prestazioni.

Se il prodotto o l’elemento costruttivo classificato subiranno una qualsiasi variazione, non prevista dal campo di applicazione diretta del risultato del test, sarà necessario fornire un fascicolo tecnico. Tale fascicolo dovrà essere conservato dal produttore e reso disponibile al professionista per l’utilizzo della certificazione.

Rapporto di Classificazione

Documento che riporta la classificazione ufficiale per ogni elemento testato, secondo quanto emerso dal sistema di prova. Esso viene redatto in conformità ai modelli previsti dalla norma UNI EN 13501Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione” e grazie ai quali è possibile attestare la classe del prodotto o dell’elemento costruttivo.

Nel rapporto di classificazione troviamo tutte le caratteristiche delle prove effettuate per un singolo prodotto in relazione alla EN 13501, nello specifico:

  • caratteristiche del campione di prova;
  • condizioni di esposizione al fuoco;
  • classificazione;
  • campo di applicazione diretta;
  • campo di applicazione estesa.

 

ETA e MARCATURA CE

Nella protezione passiva dal fuoco, e come si nota dalla tabella sottostante, per quasi tutti i prodotti e sistemi di sigillatura antincendio non esistono norme armonizzate di prodotto, ma soltanto una normativa di prova (EAD), per la quale non sussiste il requisito di obbligatorietà della marcatura CE.

Tipo di sistema Norma armonizzata di prodotto EAD
Lastre EAD 350142-00-1106
Pitture EAD 350142-00-1106
Intonaci EAD 350142-00-1106
Collari EAD 350454-00-1104
Sacchetti EAD 350454-00-1104
Pannelli EAD 350454-00-1104
Schiume EAD 350454-00-1104
Porte EN 16034
Tende EN 16034
Serrande EN 15650

 

Vi è tuttavia la possibilità di richiedere una marcatura CE volontaria avvalendosi di un passaggio intermedio: l’ottenimento di un ETA.

L’ETA (European Technical AssessmentValutazione Tecnica Europea) è un documento che raccoglie al proprio interno tutte le prove fatte su di un medesimo sistema presso laboratori accreditati, seguendo determinate linee guida denominate EAD (European Assessment DocumentDocumento di Valutazione Tecnica).
Le EAD vengono rilasciate da un organo europeo preposto, chiamato EOTA (European Organisation for Technical Assessment Organizzazione Europea per la Valutazione Tecnica) che al suo interno raggruppa i TAB (Technical Assessment Body Organo di Valutazione Tecnica), a loro volta nominati dai Governi di ciascun Stato membro dell’Unione Europea.

Come ottenere un ETA?

Logo ETA

L’azienda produttrice dei sistemi sigillanti, seguendo le EAD di riferimento,
dovrà effettuare una serie di test presso laboratori autorizzati.

Ricordiamo che all’interno di questa serie di test sono presenti, oltre a risultati che il produttore considera utili a qualificare determinate prestazioni del prodotto, due parametri inderogabilmente obbligatori: la caratterizzazione chimico-fisica
(assenza di sostanze tossiche nella composizione del materiale) del sistema e la durabilità.

Di seguito un esempio di tutte le variabili che possono comparire in un ETA per prodotti di sigillatura antincendio,
estratto dall’EAD 350454-00-1106:

Foto 1 | Schema variabili ETA [®AF Systems]

Foto 1 | Schema variabili ETA [®AF Systems]

 

Una volta ricevuti i risultati dei vari test, il produttore dovrà passare tutto al TAB di riferimento che avrà il compito di raggruppare la documentazione dando il via alla stesura dell’ETA.

Completata la stesura del documento, esso viene fatto circolare all’interno dell’EOTA, presso tutti i TAB che dovranno visionarlo, analizzarlo e certificarne la bontà. Passato anche questo step l’ETA verrà infine emesso e l’azienda produttrice potrà aggiungerlo a corredo della documentazione tecnica del prodotto o sistema di sigillatura di riferimento, rilasciando ai propri clienti la cosiddetta DoP (Declaration of PerformanceDichiarazione di Prestazione).

Per Dichiarazione di Prestazione si intende un’autodichiarazione dell’azienda produttrice che attesta come i prodotti forniti siano conformi a quelli testati e dunque abbiano le performance contenute all’interno del DoP stesso.

Particolare importante: un ETA ha durata indefinita nel tempo.

Come ottenere la marcatura CE volontaria?

Marcatura CEA questo punto per la ditta produttrice il passo successivo, ma ricordiamo non obbligatorio,
è far richiesta volontaria di marcatura CE, dato che né una ETA né una DoP da soli sono sufficienti al suo conseguimento.

Al fine di ottenere la marcatura CE, infatti, è necessario dimostrare la costanza di prestazione, ovvero la garanzia che i campioni utilizzati in sede di prova siano del tutto conformi a quelli della corrente produzione e che il processo di costruzione, nel tempo,
non subisca nessun tipo di modifica o alterazione.

La marcatura CE, in virtù di quanto appena detto, ha una validità temporale di un anno, dopodiché i certificati di costanza di prestazione andranno necessariamente rinnovati, pena la perdita del contrassegno.

Siccome per l’Unione Europea la protezione passiva dal fuoco rientra nella categoria di controllo più ferreo, sono necessari almeno due verifiche all’anno su ogni prodotto recante marcatura CE.

Perché dunque scegliere di fare richiesta di una marcatura CE volontaria?

Per cercare di raggiungere i massimi livelli di innovazione, qualità e affidabilità attraverso l’omologazione di uno standard armonizzato di prodotto valido per tutto il territorio Europeo.

 

Hai bisogno di altre informazioni? Scrivici nei commenti oppure invia una e-mail a info@antifuoco.it

 

Fonti:

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