D.M. 3 agosto 2015: il Codice di Prevenzione Incendi

3 agosto 2015: la data che ha rivoluzionato il panorama normativo della prevenzione incendi in Italia.

La nascita del D.M. 03/08/2015 “Nuovo Codice di Prevenzione Incendi”, o più brevemente “Il Codice”, ha fatto sì che i professionisti dell’antifuoco
possano avere a disposizione, in un unico testo, tutti gli strumenti necessari all’individuazione dei rischi di incendio,
le misure per prevenirli e limitarne le conseguenze e un’ampia varietà di soluzioni applicabili.

I metodi prestazionali (studio dell’evoluzione dinamica dell’incendio con previsione scientifica delle prestazioni della struttura) si sono affiancati,
e spesso sostituiti, metodi prescrittivi (rispetto rigoroso di norme tecniche tramite misure preventive e protettive), per rendere l’impianto normativo
sempre più al passo dell’incessante progresso tecnologico e degli standard europei.

Il risultato è una regola tecnica orizzontale (RTO) che compone un codice di principi e tecniche più moderne di prevenzione incendi,
modificata e integrata negli anni grazie all’inserimento di sempre maggiori regole tecniche verticali (RTV).

 

REGOLA TECNICA ORIZZONTALE e REGOLA TECNICA VERTICALE

Foto 1 | Garage e autorimesse hanno una specifica RTV

Foto 1 | Garage e autorimesse hanno una specifica RTV

La regola tecnica orizzontale (RTO) è una normativa tecnica di carattere generale
che funge da standard per ogni tipologia di attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco.

La regola tecnica verticale (RTV) è una normativa antincendio
(e relative Circolari di chiarimento) emanata ad hoc e valida per una singola attività
soggetta alle ispezioni dei Vigili del Fuoco.

Per quanto riguarda il Codice, la struttura del testo che costituisce la base della progettazione delle misure antincendio applicabili generalmente è la RTO.
Di contro, le RTV sono tutte quelle regole di prevenzione incendi che vengono implementate dal giorno della stesura a oggi. Regole applicabili solo a specifiche attività o a particolari ambiti delle stesse, contenenti indicazioni complementari o sostitutive rispetto a quelle previste nella RTO.

Per quanto riguarda la progettazione di tutte le attività non normate, ovvero non trattate da una specifica norma antincendio per mezzo del Codice, un significativo passo avanti è stato fatto grazie al D.M. 12 aprile 2019. Per mezzo di questo provvedimento legislativo l’utilizzo del Codice è stato esteso anche a tutte le attività non normate, seguendo l’iter di semplificazione attuata dall’approccio metodologico.

 

PRINCIPI

La semplificazione delle metodologie di prevenzione incendi, e relative applicazioni, è l’obiettivo principale del Codice.
Basato sui seguenti principi (tratti dal D.M. 03/08/2015):

  • generalità: le stesse metodologie di progettazione della sicurezza antifuoco trattate possono essere utilizzate
    per tutte le attività prese in considerazione;
  • semplicità: dove esistono diverse modalità per raggiungere lo stesso risultato si preferiscono soluzioni più semplici, realizzabili, comprensibili,
    per le quali procedere alla revisione risulterà più facile;
  • modularità: l’intero testo è formato da moduli di facile accessibilità, di modo che il progettista antincendio possa individuare
    le corrette soluzioni progettuali per ogni specifica attività;
  • flessibilità: varie soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali saranno applicabili per ogni livello di prestazione di sicurezza al fuoco richiesto.
    Sono definiti, inoltre, metodi riconosciuti che danno valore all’ingegneria antincendio, che permettono al progettista di individuare autonomamente soluzioni progettuali alternative dimostrandone la validità, rispettando gli obiettivi di sicurezza antifuoco;
  • standardizzazione e integrazione: il linguaggio in ambito di prevenzioni incendi si adegua agli standard internazionali e le varie disposizioni
    presenti nei documenti esistenti in ambito nazionale sono unificate;
  • inclusione: le persone che frequentano le attività sono considerate un fattore sensibile nella progettazione della sicurezza antifuoco,
    in relazione anche alle diverse abilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ecc.) temporanee o permanenti;
  • contenuti basati sull’evidenza: il Codice si fonda su ricerca, valutazione e uso sistematico dei risultati della ricerca scientifica
    nazionale e internazionale nel campo della sicurezza antincendio;
  • aggiornabilità: il testo è scritto in modo da poter essere facilmente modificato in base alla continua evoluzione di tecnologia e conoscenza.

 

FINALITÀ

L’intuizione di semplificare il parco normativo sull’antincendio in vigore in Italia è da attribuirsi al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco,
con l’intento di perseguire una serie di finalità, tra le quali:

  • favorire l’utilizzo di un testo unico in sostituzione di una grande mole di regole tecniche;
  • semplificare la normativa di prevenzione incendi;
  • anteporre l’utilizzo di regole prestazionali a quello di regole prescrittive;
  • trovare regole sostenibili e parametrate al reale rischio d’incendio, in modo da garantire lo stesso livello di sicurezza;
  • far sì che “l’antincendio” sia l’unica finalità delle norme tecniche di prevenzione incendi;
  • favorire, fra le diverse soluzioni, la possibilità di scelta e la flessibilità;
  • utilizzare prevalentemente i metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio.

 

STRUTTURA

Il Codice di Prevenzione Incendi è composto da quattro sezioni che complessivamente veicolano l’intera materia antincendio:

  • SEZIONE G – Generalità
    • termini, definizioni e simboli grafici;
    • progettazione per la sicurezza antincendio;
    • determinazione dei profili di rischio delle attività.
  • SEZIONE S – Strategia antincendio
    • reazione al fuoco;
    • resistenza al fuoco;
    • compartimentazione;
    • esodo;
    • gestione della sicurezza antincendio;
    • controllo dell’incendio;
    • rivelazione ed allarme;
    • controllo di fumi e calore;
    • operatività antincendio;
    • sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
  • SEZIONE V – Regole Tecniche Verticali
    • aree a rischio specifico;
    • aree a rischio per atmosfere esplosive;
    • vani degli ascensori.
  • SEZIONE M – Metodi
    • metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio;
    • scenari di incendio per la progettazione prestazionale;
    • salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale.

La sezione G è composta dai principi fondamentali utilizzati per la progettazione antifuoco applicabili senza distinzioni a tutte le attività.

La sezione S si compone di tutte le misure antincendio di prevenzione e protezione passiva e attiva dal fuoco che si possono applicare a tutte le attività e che permettono di limitare i rischi d’incendio. È il modello prestazionale che regola tutta l’attività dell’antincendio: dall’assegnazione di profili di rischio, passando per l’attribuzione del raggiungimento di determinati livelli di performance e sino all’emanazione di specifiche soluzioni progettuali.

Foto 2 | Le fasi della strategia antincendio

Foto 2 | Le fasi della strategia antincendio

 

La sezione V è composta da tutte le regole tecniche verticali che completano, integrano o sostituiscono le misure della sezione S per utilizzi tecnici specifici o determinati tipi di attività.

La sezione M include la descrizione di metodi di progettazione quantitativi per la realizzazione di misure antincendio, adattate su appositi problemi tecnici affrontati in ogni singola attività.

 

CONCLUSIONI

Foto 3 | Esempio di protezione antincendio attiva

Foto 3 | Esempio di protezione antincendio attiva

Abbiamo detto in apertura che la creazione del Codice, nel giuridicamente lontano 2015,
è stata avvallata per cercare di rendere l’impianto normativo italiano della protezione attiva
e passiva al fuoco il più vicino possibile agli standard europei.

Fermo restando che l’insieme delle normative europee rimangono il riferimento soprattutto
per quanto riguarda il come intervenire (quali prodotti utilizzare,
e come utilizzarli,
per soddisfare uno standard prefissato
), è necessario sottolineare che l’autonomia concessa
ai Paesi dell’Unione Europea in materia di prevenzione incendi (che in Italia, ad esempio,
ha portato alla stesura del Codice) va senza dubbio verso la direzione del quanto intervenire
(con che frequenza soddisfare determinate performance), sia dal punto di vista
della progettazione che dei relativi costi.

 

Hai bisogno di altre informazioni? Scrivici nei commenti oppure invia una e-mail a info@antifuoco.it

 

Fonti:

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