Il concetto di filtro a prova di fumo, dal punto di vista normativo italiano, è stato trattato
per la prima volta all’interno del D.M. 30/11/1983 “Termini e definizioni di prevenzione incendi”.
Nel capitolo 1.7 compare la prima definizione di filtri a prova di fumo: “Vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60’, dotato di due o più porte munite di congegni di auto chiusura con resistenza al fuoco REI predeterminata,
e comunque non inferiore a 60’, con camino di ventilazione di sezione adeguata e comunque
non inferiore a 0,10 m2 sfociante al di sopra della copertura dell’edificio, oppure vano
con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco e mantenuto in sovrappressione
ad almeno 0,3 (così rettificato nella G.U. n. 146 del 29/05/84. N.d.R.) mbar,
anche in condizioni di emergenza, oppure aerato direttamente verso l’esterno
con aperture libere di superficie non inferiore ad 1 m² con esclusione di condotti.”
Da parte sua, anche D.M. 03/08/2015 “Codice di Prevenzione Incendi” tratta l’argomento,
con le stesse modalità del decreto del 1983 aggiungendo però due punti importanti:
- deve essere attivo solo in caso di emergenza e non 24 ore su 24;
- deve essere dotato di un’auto chiusura.
Nello specifico, nella sezione S.3.5.3 del “Codice”, viene fornita una nuova definizione:
“Il filtro a prova di fumo è un filtro con una delle seguenti caratteristiche:
- dotato di camino di ventilazione naturale ai fini dello smaltimento dei fumi di combustione; adeguatamente progettato e di sezione
non inferiore comunque a 0,10 m2, sfociante al di sopra della copertura dell’opera di costruzione; - mantenuto in sovrappressione, ad almeno 30 Pa in condizioni di emergenza, da specifico sistema progettato,
realizzato e gestito secondo la regola dell’arte; - areato direttamente verso l’esterno con aperture di superficie utile complessiva non inferiore a 1 m2. Tali aperture devono essere permanentemente aperte o dotate di chiusura facilmente apribile in caso di incendio in modo automatico o manuale. È escluso l’impiego di condotti.”
Successivamente il Codice affronta il tema del compartimento a prova di fumo.
I compartimenti a prova di fumo, in quanto tali, sono strettamente legati al filtro fumo, perché grazie a quest’ultimo si potrà mettere in sicurezza
un compartimento adiacente all’altro.
Ne parla specificatamente la sezione S.3.5.4 chiarendo che: “per essere considerato a prova di fumo in caso di incendio che si sviluppi in compartimenti comunicanti, il compartimento deve essere realizzato in modo da garantire la protezione dall’ingresso di fumo di combustione:
- il compartimento antincendio è dotato di un sistema di pressione differenziale progettato, installato e gestito secondo la regola dell’arte,
in conformità alle norme adottate dall’ente di normazione nazionale; - i compartimenti antincendio comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo sono dotati di SEFC
(Sistemi per l’Evacuazione di Fumi e Calore) che mantengono i fumi al di sopra dei varchi di comunicazione; - il compartimento è dotato di SEFC, i compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo sono dotati di SEFC;
- il compartimento è separato con spazio scoperto dai compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo;
- il compartimento è separato con filtro a prova di fumo dai compartimenti comunicanti dai cui si intende garantire la protezione dell’ingresso di fumo;
- il compartimento è separato con altri compartimenti a prova di fumo dai compartimenti comunicanti da cui si intende garantire
la protezione dall’ingresso di fumo.”
Il compartimento 2 è a prova di fumo proveniente dal compartimento 1 e 3.I compartimenti 1 e 3 non sono a prova di fumo proveniente dal compartimento 2.Il compartimento 1 è a prova di fumo proveniente dal compartimento 3 e viceversa. |
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Il compartimento 2 è a prova di fumo proveniente dai compartimenti 1 e 3.I compartimenti 1 e 3 non sono a prova di fumo proveniente dal compartimento 2.Il compartimento 1 è a prova di fumo proveniente dal compartimento 3 e viceversa. |
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Tutti i compartimenti sono a prova di fumo proveniente dagli altri compartimenti. |
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Tutti i compartimenti sono a prova di fumo proveniente dagli altri compartimenti. |
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I compartimenti 1 e 2 sono a prova di fumo proveniente dal compartimento 3 e viceversa.Il compartimento 1 non è a prova di fumo proveniente dal compartimento 2 e viceversa. |
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Tutti i compartimenti sono a prova di fumo proveniente dagli altri compartimenti. |
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I compartimenti 1 e 2 sono a prova di fumo proveniente dal compartimento 3 e viceversa.Il compartimento 1 non è a prova di fumo proveniente dal compartimento 2 e viceversa. |
La tabella riporta esempi di compartimenti a prova di fumo, con viste in pianta e descrizioni.
PRECISAZIONE
Quelle appena trattate sono le definizioni date dai decreti cogenti ma, al momento, non esiste una norma che regoli la progettazione dei filtri
e dei compartimenti a prova di fumo.
Questo vale in ambito italiano (e anche per altre nazioni europee come, ad esempio, la Francia) perché il concetto di filtro a prova di fumo
non è comune a tutti gli Stati membri dell’UE.
Nei Paesi nei quali non ne è previsto l’utilizzo viene applicata la normativa EN 12101-6 “Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 6: Specifiche
per i sistemi a differenza di pressione – Kit” che prevede l’esistenza dei filtri ma propone, come alternativa, la messa diretta in sovrappressione
del compartimento “vano scala”.
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Fonti:
- Corpo Nazionale Vigili del Fuoco: immagini tabella; D.M. 03/08/2015, D.M. 30/11/1983;
- AF Systems: Foto 1.
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