Negli ultimi anni le facciate hanno rappresentato per l’edilizia un elemento di estremo interesse e anche un punto di tensione tra diverse esigenze.

Da un lato il settore dell’antincendio ha in Europa ancora negli occhi le fiamme della Grenfell Tower, e l’impossibilità di salvare gli occupanti da un incendio che dalla facciata si propagò rapidissimamente per tutta l’altezza del palazzo invadendo i compartimenti interni. Quell’evento suonò nel 2017 come un campanello d’allarme forte che spinse le normative nazionali di molti Paesi a muoversi per diminuire il rischio di ripetizione di un simile disastro.

Dall’altro lato, il forte impulso all’ecosostenibilità e le incertezze nell’approvvigionamento energetico hanno in particolare in tempi recenti sostenuto interventi di riqualificazione finalizzati ad aumentare l’isolamento termico dell’edificio. Proprio la facciata e più in generale il perimetro dell’edificio sono gli elementi chiave di questa strategia che ha portato a un uso più diffuso di cappotti termici, e in alcuni casi in presenza di edifici di elevata altezza, alla creazione una facciata ventilata, una “seconda pelle” esterna rispetto all’edificio.

Si tratta di due tendenze che potrebbero parzialmente confliggere. L’installazione “urgente” di cappotti termici (la cui incombustibilità in molti casi resta da verificare) e l’impiego sempre più diffuso di una seconda facciata (con conseguente rischio di effetto “camino” tra le due pelli), hanno infatti aumentato dal punto di vista della sicurezza antincendio i possibili pericoli per innesco e propagazione.

Con le immagini ancora vivide dell’incendio di Londra e più recentemente del grattacielo in via Antonini a Milano (29 agosto 2021,  l’iter per l’approvazione di una nuova norma sulle facciate ha ricevuto un nuovo impulso che ha portato all’approvazione di una nuova normativa specifica nel 2022.

1. Quale normativa?

Quando si parla di facciate non si affronta un tema del tutto nuovo, infatti nel 2013 venne pubblicata la Lettera Circolare del Ministero dell’Interno n. 5043, ossia una linea guida su requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili.

Proprio in questa direttiva troviamo i fondamenti della RTV13 (regola tecnica verticale) per l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili.  La nuova RTV venne pubblicata con il Decreto del Ministero dell’Interno 30 marzo 2022, entrando in vigore il 7 luglio 2022.

2. Cos’è una chiusura d’ambito?

Con il termine “chiusura d’ambito dell’edificio civile” si intende la frontiera esterna dell’edificio, ad orientamento orizzontale o verticale. Comprende la facciata, la copertura, il soffitto del piano pilotis e le fasce di separazione. Infine, sono comprese le frontiere esterne interrate, frontiere tra ambiti diversi dell’edificio o frontiere tra diversi edifici che si affacciano su volume d’aria.

Figura 1 Chiusura d’ Ambito.

È importante ricordare che qualora la copertura fosse caratterizzata da un angolo di inclinazione α > 45°, allora assume le caratteristiche di una facciata.

3. Quali sono le tipologie di facciata?

In relazione alla tipologia della facciata l’incendio assume un comportamento differente, è importante riconoscerne le tre diverse tipologie:

  • Facciata semplice;
  • Facciata continua;
  • Facciata ventilata.

Figura 2 Caratteristiche incendio in relazione a tipologia facciata.

Un incendio innescatosi all’interno della struttura si può propagare attraverso la facciata, in relazione alla tipologia di facciata, secondo le seguenti modalità:

  1. Facciata Semplice, attraverso il fenomeno chiamato “leap frog” il fuoco si diffonde all’interno del piano superiore attraverso aperture come finestre, causando incendi interni secondari.
  2. Facciata Continua, oltre a propagarsi eventualmente all’ esterno attraverso le aperture, le fiamme tendono a sfruttare la cavità fra solaio e facciata, propagandosi in verticale e generando incendi secondari ai piani superiori.
  3. Facciata Ventilata, le fiamme tendono a sfruttare l’intercapedine d’aria fra le due pelli creando un effetto camino e propagandosi rapidamente in verticale coinvolgendo l’intera superficie della facciata.

Un incendio che prende vita all’esterno della struttura, invece, raggiunge la facciata per irraggiamento o impatto della fiamma con la tendenza ad estendersi all’intera superficie. Una volta raggiunto l’interno della struttura l’incendio tende a svilupparsi nelle modalità viste in precedenza. 

4. Quali sono gli obiettivi dell’RTV 13?

La regola tecnica verticale applicata alle chiusure d’ambito degli edifici civili persegue i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:

  • Limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;
  • Limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’esterno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;
  • Evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d’ambito dell’edificio in caso d’incendio, che possano compromettere l’esodo degli occupanti o l’operatività delle squadre di soccorso.

5. Come interviene la RTV 13?

Per prima cosa, ai fini della regola tecnica, è necessario classificare le chiusure d’ambito come segue (in relazione alle caratteristiche dell’edificio):

  • SA: chiusure d’ambito di:
    • edifici aventi le quote di tutti i piani comprese tra -1 m < h ≤ 12 m, affollamento complessivo ≤300 occupanti e che non includono compartimenti con Rvita pari a D1, D2;
    • edifici fuori terra, ad un solo piano;
  • SB: chiusure d’ambito di edifici aventi quote di tutti i piani (compresi interrati) ad h ≤ 24 m e che non includono compartimenti con Rvita pari a D1, D2;
  • SC: chiusure d’ambito di altri edifici.

Figura 3 Esempio di classificazione edifici.

h ≤ 12h ≤ 24h > 24
Senza interratoCon interrato
RVITA ≠ D1 o D2Affollamento ≤ 300SASBSBSC
Affollamento > 300SBSBSBSC
RVITA = D1 o D2SCSCSCSC

Tabella 1: Classificazione chiusure d’ambito

 Questa classificazione definisce il criterio secondo il quale vengono determinati gli obblighi che qualsiasi progettista deve seguire di fronte alla RTV 13.

In termini di reazione al fuoco, i componenti delle facciate di tipo SB ed SC devono avere i requisiti di reazione al fuoco di cui alla tabella 2:

  1. isolanti termici (es. cappotti non in kit, …);
  2. sistemi di isolamento esterno in kit (es. ETICS, cappotti in kit, …);
  3. guarnizioni, sigillanti e materiali di tenuta, qualora occupino complessivamente una superficie > 10% dell’intera superficie lorda della chiusura d’ambito;
  4. gli altri componenti, ad esclusione dei componenti in vetro, qualora occupino complessivamente una superficie > 40% dell’intera superficie lorda della chiusura d’ambito.

Tabella 2: Tabella V.13-1: Gruppi di materiali per la reazione al fuoco degli elementi delle chiusure d’ambito.

Non sono richiesti requisiti di reazione al fuoco per le coperture e le facciate di tipo SA. In relazione alla valutazione del rischio può essere consigliato l’impiego di materiali classificati GM3.

Considerando il tema delle facciate, è necessario valutare le classi di reazione al fuoco per i gruppi GM1, GM2, GM3 per i materiali di rivestimento e isolamento.

Tabella 3: Tabella S.1-6: Classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento.

Tabella 4: Tabella S.1-7: Classificazione in gruppi di materiali per l’isolamento.

Oltre ai requisiti relativi alla reazione al fuoco dei materiali, il progettista deve rispondere alla direttiva in termini di resistenza al fuoco e compartimentazione. La RTV 13 accompagna il progettista definendo la soluzione migliore, a seconda della situazione.

Sulle chiusure d’ambito devono essere realizzate le fasce di separazione, in corrispondenza delle proiezioni degli elementi costruttivi di compartimentazione orizzontale e verticale. Le fasce di separazione devono avere un’ estensione di 1m ed essere realizzate con un materiale avente classe di reazione al fuoco A2-s1,d0.

Figura 4 Esempio di fasce di separazione.

Nel caso in cui l’elemento di facciata non poggia direttamente sul solaio e nelle facciate continue, oltre alla fascia di separazione, deve essere realizzato un elemento di giunzione tra la facciata e le compartimentazioni orizzontali e verticali con classe di resistenza al fuoco almeno EI 30.

Per chiusure d’ambito di tipo SC, l’elemento di giunzione deve avere classe di resistenza al fuoco almeno EI 60.

Figura 5 AF JOINT,  soluzione intercapedine fra solaio e facciata continua.

La facciata ventilata presenta un maggior numero di variabili che possono influenzare la scelta della soluzione migliore. La tabella che segue riesce a sintetizzarle al meglio:

Tabella 5: Tabella V.13-2: Caratteristiche di resistenza al fuoco per facciate a doppia pelle ventilate

Non sono richiesti requisiti di resistenza al fuoco per le chiusure d’ambito di edifici con le seguenti caratteristiche:

  1. Carico d’incendio specifico qf ≤ 200 MJ/m2 in tutti i compartimenti, al netto del contributo rappresentato dagli isolanti eventualmente presenti in facciata ed in copertura;
  2. Dotati di misure di controllo dell’incendio di livello di prestazione V, ossia inibizione, controllo o estinzione dell’incendio con sistemi automatici estesi a tutta l’attività.
  3. Chiusure d’ambito di tipo SA.

Infine, un incendio di facciata risulta estremamente pericoloso per gli edifici circostanti poiché l’intera facciata diventa sorgente di irraggiamento, con effetti decisamente più critici rispetto ad un incendio interno che irraggia attraverso le aperture.

Questo effetto si può contrastare attraverso una suddivisione della superficie attraverso le fasce di separazione, andando a ridurre l’estensione della sorgente di irraggiamento

Figura 6 Esempio sorgente irraggiamento

6. Quando si applica?

La regola tecnica verticale si applica alle chiusure d’ambito degli edifici civili, di nuova realizzazione, sottoposti al Codice di prevenzione incendi:

  • Uffici (V.4)
  • Strutture ricettive turistico-alberghiere (V.5)
  • Autorimesse (V.6) 
  • Attività scolastiche (V.7)
  • Attività commerciali (V.8)
  • Asili nido (V.9)
  • Edifici tutelati, destinati a musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (V.10)
  • Strutture sanitarie (V.11)
  • Edifici di civile abitazione (V.14)

Per gli edifici civili è possibile intraprendere due strade, a discrezione del professionista:

  1. la norma di prevenzione incendi tradizionale (D.M. 16 maggio 1987 n. 246), accompagnata dalla linea guida emessa nel 2013 (Lettera Circolare del Ministero dell’Interno n. 5043);
  2. il Codice di prevenzione incendi (Decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015), accompagnato dalla nuova regola tecnica (RTV13, Decreto del Ministero dell’Interno 30 marzo 2022).

Un’ ulteriore possibilità per il progettista è di combinare la normativa tradizionale del 1987 e la RTV13, su base volontaria (opzione difficilmente riscontrabile).

7. In conclusione…

Il drammatico incendio di Londra del 2017, quello fortunatamente con miglior esito del 2021 a Milano e altri eventi, hanno reso necessario un intervento tempestivo in termini di riscrittura normative.

La nuova RTV 13 esprime chiaramente la direzione intrapresa dal legislatore di superare l’idea della linea guida con un modello che attraverso obblighi precisi possa garantire un’efficace soluzione di prevenzione antincendio.

Tale modello è l’unica opzione prevista per i professionisti che vogliano utilizzare il codice come base di progettazione e rappresenta un punto fermo cui tenere conto anche nelle prossime sfide dell’efficientamento energetico.

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Fonti:

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